Cass. pen. n. 11041 del 8 novembre 1995

Testo massima n. 1


L'art. 624 del nuovo codice di procedura penale — che ha letteralmente recepito l'art. 545 del codice abrogato — con l'espressione «parti della sentenza», che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento con rinvio, ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame, acquistando, anche in relazione a questi ultimi, la decisione adottata — benché non ancora eseguibile — autorità di cosa giudicata. Ne consegue che, se il rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione riguarda soltanto il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e la determinazione della pena, l'applicabilità di una causa estintiva del reato rimane preclusa per essere divenuta irrevocabile la parte della sentenza concernente la responsabilità dell'imputato e dovendo il giudizio del rinvio statuire soltanto in ordine al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e alla determinazione della pena.

Normativa correlata