14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6019 del 14 giugno 1993
Testo massima n. 1
Deve escludersi che la disciplina della revisione prevista dal nuovo c.p.p. consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e «sfuggite» al controllo della Cassazione, non potendosi intendere la «novità» della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato. L’istituto della revisione, invero, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia «nuovo», esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. [ La Cassazione ha altresì evidenziato che per quel che attiene ai casi ed ai limiti della revisione — ed in particolare al concetto di «novità» della prova — la disciplina del nuovo c.p.p. è sostanzialmente quella già prevista dal codice abrogato ].
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Testo massima n. 2
In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, con l’espressione «parti della sentenza» l’art. 545 c.p.p. 1930 – norma riprodotta nell’art. 624 c.p.p. – ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l’ampiezza del relativo contenuto.
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