Cass. pen. n. 8310 del 25 giugno 1999

Testo massima n. 1


Una volta ammesso, sulla base di quanto disposto dall'art. 624 c.p.p., il principio della c.d. «formazione progressiva del giudicato» nel caso di annullamento parziale della sentenza con rinvio, deve ritenersi che il principio operi anche nel caso di mancata impugnazione di un capo o punto della sentenza, attesa la equiparabilità della preclusione creata da detta mancata impugnazione a quella imposta ex lege dal citato art. 624, nel senso che l'una e l'altra danno luogo alla formazione di un giudicato parziale in presenza del quale non possono più operare, tra l'altro, cause sopravvenute di estinzione del reato.

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