14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47579 del 12 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Ai fini della prescrizione, sono diversi gli effetti, di un annullamento parziale di una sentenza con giudizio di rinvio non inerente l’accertamento del fatto o la responsabilità dell’imputato, rispetto al caso di impugnazione parziale di alcuni capi o punti di una sentenza. Nel primo caso si verifica il passaggio in giudicato dei capi o dei punti della sentenza non annullati per cui la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo o già maturata in precedenza, ma non rilevata, non può essere dichiarata dal giudice di rinvio. Nel secondo caso, non formandosi alcun giudicato parziale, ma solo una preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute possono essere dichiarate.
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