14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10214 del 20 novembre 1996
Testo massima n. 1
Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unità immobiliari dall’impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso, ma non sono tenuti a sostenere altresì le spese per il relativo uso [ nella specie, quelle per l’acquisto del gasolio ], salvo che gli altri condomini, in conseguenza del distacco, siano costretti a far fronte ad una spesa maggiore, rispetto alle quote precedenti, restando in tal caso a carico di coloro che lo hanno effettuato l’onere di tale maggiore spesa.
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