Cass. pen. n. 4527 del 16 aprile 1998

Testo massima n. 1


Nel caso di ripetuti annullamenti con rinvio, pronunciati dalla Suprema Corte nell'ambito dello stesso procedimento, il giudice che ha emesso la sentenza oggetto del primo annullamento ben può essere competente, quale giudice di rinvio, in conseguenza dell'annullamento della seconda sentenza pronunciata da altro diverso giudice a seguito del primo annullamento.

Testo massima n. 2


Qualora venga annullata con rinvio la sentenza pronunciata dal giudice designato, a seguito di precedente annullamento, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p., il nuovo giudice di rinvio dovrà necessariamente essere individuato sempre sulla base di detta disposizione normativa, nulla rilevando, — salve le incompatibilità previste dall'art. 34, comma 1, c.p.p. — che esso possa essere quindi lo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza annullata per prima. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che desse luogo a nullità alcuna il fatto che, a seguito del secondo annullamento con rinvio, era stata investita del giudizio la stessa sessione della corte d'assise d'appello — costituita soltanto da due sezioni — che aveva pronunciato la prima sentenza).