14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1299 del 4 febbraio 1994
Testo massima n. 1
L’annullamento della sentenza pronunciata a seguito di «patteggiamento» implica l’esclusione della validità dell’accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto ed il giudice recepito. Ne consegue anche il venir meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza, sulla base di quel medesimo accordo, il procedimento; pertanto il detto annullamento va pronunciato senza rinvio, ma con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per il corso ulteriore, potendosi verificare o che l’accordo tra le parti venga riproposto in termini diversi [ per cui il giudice valuterà allora ex novo se recepirlo o meno ], o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
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