14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 634 del 29 gennaio 1997
Posted at 15:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora la sentenza impugnata conceda inequivocabilmente con la motivazione la sospensione condizionale della pena, mentre nel dispositivo sia omessa menzione della concessione di tale beneficio, la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. l ], c.p.p., limitatamente al punto concernente l’omessa dichiarazione nel dispositivo di sospensione condizionale della pena, che può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]