14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8412 del 17 luglio 1998
Testo massima n. 1
Nel caso che la Camera dei deputati abbia affermato la insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, e questa affermazione non venga impugnata con la elevazione del conflitto di attribuzione, la decisione di merito deve essere annullata senza rinvio. Ciò in quanto l’effetto inibitorio esprime un ostacolo di ordine procedimentale, trovante la sua fonte in una norma costituzionale di carattere sostanziale, con la conseguenza che la formula più appropriata, tra quelle che attengono all’art. 620 c.p.p. è quella di annullamento senza rinvio per improcedibilità.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]