14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24742 del 1 luglio 2010
Posted at 15:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione già negata in primo grado, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge.
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