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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 521 del 27 maggio 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 521 del 27 maggio 1995

Testo massima n. 1

Il giudice di legittimità, nell’annullare la decisione del giudice di merito che erroneamente abbia dichiarato inammissibile un’impugnazione, può, in applicazione del principio di economia processuale cui è improntata la norma di cui all’art. 620, lett. e ], c.p.p., procedere direttamente alla decisione su di essa qualora ritenga di poterla qualificare, ai sensi dell’art. 568, comma quinto, c.p.p., come ricorso per cassazione.

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