Cass. pen. n. 823 del 27 gennaio 1996

Testo massima n. 1


Qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale in relazione a condanna a pena detentiva che non la consente (nella specie a due anni e mesi sei di reclusione), la Corte di cassazione provvede direttamente alla loro eliminazione, senza pronunciare annullamento.