14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8137 del 20 luglio 1991
Testo massima n. 1
Gli assegnatari con patto di futura vendita degli alloggi exGescal, ed ora di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, nell’ambito di un rapporto che sino alla stipulazione del contratto di compravendita è formalmente di locazione [ o comunque ad esso assimilabile ], nel caso di amministrazione autonoma contrattualmente assunta delle parti di uso comune dell’edificio condominiale e dei servizi, hanno l’obbligo di sostenere le spese delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi; peraltro, tale obbligo non si estende ai lavori ed opere la cui esecuzione importi modificazioni o trasformazioni strutturali destinate ad incidere sull’oggetto stesso del diritto di proprietà, sia pure limitatamente alle parti di uso comune dell’edificio e degli impianti dei vari servizi: in quest’ultimo caso, rientrante nelle attribuzioni proprie della sfera giuridica del proprietario dello stabile, l’autorizzazione dell’istituto proprietario ad eseguire tali lavori ed opere importa che gli assegnatari dissenzienti non possono ostacolare la esecuzione dei lavori e delle opere da parte degli altri assegnatari, ma non anche che essi abbiano l’obbligo di concorrere nelle relative spese [ nella specie le opere concernevano la trasformazione radicale dell’impianto termico ].
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