14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2741 del 4 maggio 1982
Testo massima n. 1
L’attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell’art. 605 c.c. [ formalità del testamento segreto ], circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d’incapacità del testatore all’atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]