14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2559 del 13 giugno 1998
Testo massima n. 1
I motivi nuovi devono consistere in un’ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame, e pertanto non possono consistere in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non sono state oggetto della primitiva impugnazione, frustrandosi altrimenti i termini prescritti dalla legge e la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità del gravame. [ Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]