14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2132 del 18 giugno 1997
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. alle ordinanze non impugnate adottate dal tribunale in sede di riesame o di appello, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze o in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura. Pertanto solo un successivo apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari annullata dal tribunale per motivi di merito con pronuncia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia comunque diventata definitiva, sia infine la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un’ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione.
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