14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 512 del 12 marzo 1999
Testo massima n. 1
Non è consentito, in pendenza di un procedimento in grado di appello, iniziare, per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, un nuovo procedimento, nell’ambito del quale sia inoltre emessa ordinanza di custodia cautelare. Invero il principio del ne bis in idem — che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, anche non irrevocabili ed uno differente dall’altro — ha portata generale ed opera in tutto l’ordinamento penale: esso infatti trova espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza [ art. 28 e seguenti c.p.p. ], nel divieto di un secondo giudizio [ art. 649 c.p.p. ] e nella disciplina della ipotesi in cui, per il medesimo fatto, siano state emesse più sentenze nei confronti della stessa persona [ art. 669 c.p.p. ]. [ Fattispecie relativa alla custodia cautelare disposta per il delitto di associazione mafiosa, in presenza di assoluzione in primo grado — ed in pendenza di appello — della medesima persona e per lo stesso fatto ].
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