14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5828 del 4 febbraio 2000
Testo massima n. 1
In materia cautelare è estensivamente applicabile il principio di cui all’art. 649 c.p.p., in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l’esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l’interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate. Ne consegue che un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l’aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell’indagato. [ Ha precisato la Corte che, con riferimento all’affermato principio, il mero decorso del tempo può essere irrilevante ai fini della modifica del quadro cautelare ].
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