14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6801 del 13 giugno 1994
Testo massima n. 1
Il principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per lo stesso fatto sul quale si è formato il giudicato, ma di non prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato. Trattasi di preclusione che non può quindi operare quando il fatto in relazione al quale è già intervenuta una pronuncia irrevocabile sia stato conseguenza di una condotta che abbia nel contempo determinato la violazione di più disposizioni di legge, potendo e dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penalistiche col possibile riesame in direzione delle ipotesi delittuose rimaste estranee al giudizio precedente.
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