14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 459 del 24 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Per medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge. [ Fattispecie in cui è stata ritenuta sussistere l’identità del fatto in una contestazione di peculato, consistente nel prelievo e consumo di derrate alimentari da parte di un pubblico ufficiale, rispetto a quella di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. nella formulazione precedente alla riforma del 1990, per la quale era stata emessa sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente ad amnistia ].
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