14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7953 del 7 luglio 1998
Testo massima n. 1
Il principio del ne bis in idem statuito dall’art. 649 c.p.p. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per l’eadem res e l’eadem persona, e presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza irrevocabile, per il necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento, sia dell’univocità del fatto. Per quanto concerne invece la Corte di cassazione, la sua competenza funzionale comporta il divieto per questo giudice dell’accertamento del fatto e, per la parte, di produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. Il principio non è inconciliabile con l’ipotesi del passaggio in giudicato della sentenza nelle more del giudizio di cassazione, perché il soggetto non rimane senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell’esecuzione.
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