14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4071 del 29 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Per medesimo fatto, ai fini di cui all’art. 649 c.p.p. [ Divieto di un secondo giudizio ], deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e, cioè la condotta, evento e nesso di causalità. Quindi, mentre nel reato di cui all’art. 416 bis c.p., la condotta incriminata è costituita dalla adesione alla organizzazione già costituita, nell’associazione di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 viene punito il fatto associativo tipico votato all’acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti. Inoltre, le due norme sono volte a tutelare beni giuridici diversi: l’ordine pubblico, sotto il profilo della pericolosità sociale dell’esistenza di organizzazioni svolgenti attività illecite attraverso l’uso della intimidazione nel primo, la difesa della salute individuale e collettiva dalla droga, nell’altro.
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