Cass. pen. n. 4071 del 29 ottobre 1998

Testo massima n. 1


Per medesimo fatto, ai fini di cui all'art. 649 c.p.p. (Divieto di un secondo giudizio), deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e, cioè la condotta, evento e nesso di causalità. Quindi, mentre nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., la condotta incriminata è costituita dalla adesione alla organizzazione già costituita, nell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 viene punito il fatto associativo tipico votato all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti. Inoltre, le due norme sono volte a tutelare beni giuridici diversi: l'ordine pubblico, sotto il profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività illecite attraverso l'uso della intimidazione nel primo, la difesa della salute individuale e collettiva dalla droga, nell'altro.

Normativa correlata