14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2312 del 4 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Il decreto di archiviazione è provvedimento per il quale non è prevista impugnazione di sorta [ salvo, eventualmente, il caso previsto dall’art. 409, ultimo comma, c.p.p., ritenuto estensibile al decreto di archiviazione per l’ipotesi dell’omesso avviso alla persona offesa previsto dall’art. 408 stesso codice ]. Non costituisce atto abnorme, come tale impugnabile per cassazione, il decreto di archiviazione disposto per precedente giudicato sugli stessi fatti: l’art. 649 c.p.p. prevede la forma della sentenza per l’ipotesi che in relazione ai fatti già giudicati venga nuovamente iniziata l’azione penale, ma non impone al pubblico ministero di esercitare l’azione penale al solo fine dell’instaurazione di un processo che dovrà terminare con la decisione che l’imputato non doveva essere sottoposto a nuovo procedimento penale.
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