Cass. pen. n. 8 del 29 settembre 1994
Testo massima n. 1
Poiché tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della Corte di cassazione sono inoppugnabili e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del generale principio del ne bis in idem, sono estensibili ai procedimenti incidentali, non è ammissibile la riproposizione di un'istanza di correzione dell'errore materiale già decisa dalla corte.