14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1316 del 30 maggio 1995
Testo massima n. 1
È illegittima l’emissione del decreto di rinvio a giudizio dell’imputato da parte della corte militare d’appello, investita a seguito di impugnazione del P.M. avverso sentenza di non luogo a procedere emessa, ai sensi degli artt. 442 e 529 c.p.p., dal giudice dell’udienza preliminare per la preclusione prevista dall’art. 649 stesso codice. [ Nella specie, relativa a caso analogo di conflitto di competenza, dopo condanna dell’obiettore di coscienza a seguito di giudizio abbreviato, era stata esercitata l’azione penale per il medesimo fatto e il Gup aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.; la Suprema Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che la possibilità per la corte d’appello di rinviare a giudizio l’imputato, a norma dell’art. 428, comma sesto, c.p.p., sussiste solo in presenza delle sentenze di non luogo a procedere emesse ai sensi degli artt. 424 e 425 stesso codice, mentre nel caso di sentenze di non luogo a procedere emesse per il divieto del ne bis in idem la Corte stessa deve ritenere il giudizio ed emettere pronuncia nel merito ]. *
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