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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1192 del 23 maggio 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1192 del 23 maggio 1997

Testo massima n. 1

La preclusione di natura endoprocessuale che si forma a seguito delle impugnazioni in materia di misure cautelari ha una portata più modesta rispetto a quella propria della «res iudicata», sia perché è operante soltanto allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma unicamente le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. [ In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che legittimamente il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, verifica la permanenza delle ragioni giustificative del provvedimento coercitivo, alla stregua di fatti sopravvenuti e delle eventuali modifiche della situazione processuale, nonché degli stessi fatti originari e coevi all’ordinanza impositiva, salvo che — in quest’ultimo caso — il relativo esame non sia precluso dalle decisioni pronunciate in procedimenti incidentali de libertate ].

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