14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5099 del 2 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Allorché il provvedimento del giudice, emesso in forma di ordinanza, non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto a impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi, al pari delle sentenze, irrevocabile, con la conseguenza che, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all’organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi. [ Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in cui, in costanza di provvisoria sospensione della revoca di affidamento in prova terapeutico, il magistrato di sorveglianza aveva reinvestito il tribunale di sorveglianza di altro provvedimento di revoca, basato sulle stesse ragioni del precedente ].
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