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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5649 del 12 febbraio 2002

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5649 del 12 febbraio 2002

Testo massima n. 1

In tema di misure di prevenzione, il principio di intangibilità del giudicato, che pure caratterizza i provvedimenti definitivamente assunti, opera limitatamente alle situazioni di fatto valutate di volta in volta per la deliberazione dei provvedimenti stessi, e dunque non preclude l’apertura di un nuovo procedimento, e l’eventuale applicazione di una misura di prevenzione, a fronte di circostanze nuove, o di circostanze antecedenti e solo successivamente emerse.

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