14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10011 del 14 marzo 2005
Testo massima n. 1
L’ipotesi prevista dal comma 2 dell’articolo 648 del c.p. costituisce una circostanza attenuante speciale del reato di ricettazione e non una fattispecie autonoma di reato; onde di questa deve tenersi conto nel giudizio di comparazione con le altre circostanze [ articolo 69 del c.p. ]; con la conseguenza, esemplificando, che se il giudizio di comparazione tra detta attenuante e una aggravante contestata fosse quello di equivalenza si dovrebbe avere riguardo, per la determinazione della pena, al trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi base prevista dal comma 1 dell’articolo 648 del c.p. [ Nella specie, è stata quindi annullata senza rinvio, per l’illegalità della pena, la sentenza di patteggiamento dove il giudicante, riconosciuta l’ipotesi della ricettazione di «particolare tenuità», di cui al comma 2 dell’articolo 648, le aveva attribuito una considerazione autonoma e separata nella determinazione della pena, omettendo di procedere alla comparazione con la contestata recidiva e con le contestualmente riconosciute attenuanti generiche ].
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