Cass. pen. n. 30040 del 23 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Intercettazioni - Decreto autorizzativo - Valutazione della gravità indiziaria - Motivo di ricorso - Inammissibilità - Ragioni.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poichè il sindacato di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST.