14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4692 del 18 dicembre 2000
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. [ Fattispecie in tema di riabilitazione in cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che la rinuncia della persona offesa al risarcimento del danno emergeva da una dichiarazione non autenticata — e quindi priva di valenza probatoria — discostandosi dal principio sopra enunciato, aveva respinto la istanza del condannato ].
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