Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4692 del 18 dicembre 2000

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4692 del 18 dicembre 2000

Testo massima n. 1

In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. [ Fattispecie in tema di riabilitazione in cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che la rinuncia della persona offesa al risarcimento del danno emergeva da una dichiarazione non autenticata — e quindi priva di valenza probatoria — discostandosi dal principio sopra enunciato, aveva respinto la istanza del condannato ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze