14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1253 del 14 febbraio 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di ripartizione delle spese condominiali [ nella specie: spese del servizio di fornitura dell’acqua calda ], i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell’art. 1123 c.c. possono essere derogati, secondo quanto prescrive espressamente l’indicata norma, soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini interessati.
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