14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 448 del 8 aprile 1999
Testo massima n. 1
Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 676 c.p.p., sono esclusivamente quelle che operano dopo la condanna, cioè successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento con cui la condanna è stata inflitta. Ciò si evince oltre che dalla formulazione letterale dell’art. 676 c.p.p., che esplicitamente fa riferimento alla estinzione del reato dopo la condanna, anche dalla necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]