14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 227 del 17 gennaio 1977
Testo massima n. 1
«Spese condominiali necessarie» sono le erogazioni destinate ad assicurare alle cose comuni la destinazione ed il servizio che debbono realizzare e costituenti le finalità del condominio, come le riparazioni per manutenzione ordinaria o straordinaria. Spese «per la prestazione dei servizi nell’interesse comune» [ art. 1123 c.c. ] sono quelle concernenti opere necessarie alle parti comuni dell’edificio elencate nell’art. 1117 n. 2 e n. 3 c.c., nonché quelle intese ad assicurare il funzionamento dei relativi servizi. Il concetto di «servizi» accolto nell’art. 1123 c.c. non comprende anche le utilità derivanti ai condomini dall’adesione del condominio all’associazione della proprietà edilizia. Pertanto, la spesa per tale adesione non rientra fra quelle necessarie, ai sensi dell’articolo appena citato, ma fra quelle utili.
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Testo massima n. 2
Rientra nei poteri attribuiti dall’art. 1135 c.c. all’assemblea condominiale l’adozione di una deliberazione intesa all’adesione del condominio ad un’associazione [ nella specie: associazione della proprietà edilizia ] la quale — per i servizi prestati e per l’opera di coordinamento realizzata a vantaggio della categoria — consenta ai singoli condomini un miglior godimento delle parti comuni dell’edificio. Poiché tale adesione riguarda il condominio inteso come organizzazione di gruppo normativamente tipizzata – e solo in via indiretta e mediata riflette effetti sui vari condomini, quali facenti parte del gruppo, la deliberazione assembleare suddetta non incide sulla sfera di libertà dei condomini uti singoli, garantita dall’art. 18 della Costituzione.
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