14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8292 del 19 giugno 2000
Testo massima n. 1
In tema di oneri condominiali, la funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione dell’immobile si distinguono dalle esigenze che presiedono alle spese per il godimento dello stesso, come è dato evincere, in via di principio generale, dal disposto dell’art. 1104 c.c. — dettato in tema di comunione — , e, sub specie dei rapporti di condominio, dalla norma di cui all’art. 1123 stesso codice, a mente della quale i contributi per la conservazione del bene sono dovuti in ragione della appartenenza e si dividono in proporzione alle quote [ indipendentemente dal vantaggio soggettivo espresso dalla destinazione delle parti comuni a servire in misura diversa i singoli piani o porzioni di piano ], mentre le spese d’uso [ che traggono origine dal godimento soggettivo e personale ] si suddividono in proporzione alla concreta misura di esso, indipendentemente dalla misura proporzionale dell’appartenenza [ e possono, conseguentemente, mutare, del tutto legittimamente, in modo affatto autonomo rispetto al valore della quota ]. Ne consegue, con particolare riguardo alla norma di cui all’art. 1123 terzo comma c.c., che il criterio di ripartizione di spese ivi disciplinato [ a differenza di quanto previsto, in linea generale, nel precedente secondo comma del medesimo articolo ] deve ritenersi applicabile alle ipotesi di condominio cosiddetto parziale [ risultando, in caso contrario, la norma in parola una inutile ripetizione di quella che la precede ], così che, qualora le cose, gli impianti ed i servizi comuni siano destinati a servire una parte soltanto del fabbricato, l’art. 1123 terzo comma, nell’ambito della più vasta compartecipazione, identifica precipuamente i soggetti obbligati a concorrere alle spese di conservazione, individuandoli nei condomini cui il condominio è attribuito per legge ai sensi dell’art. 1117 c.c. [ salva diversa attribuzione per titolo ].
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