14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 662 del 1 aprile 1994
Testo massima n. 1
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, spetta al giudice dell’esecuzione, ove il giudice della cognizione non abbia già escluso l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, individuare, in base alle allegazioni del richiedente, i dati sostanziali relativi al preteso medesimo disegno criminoso, al fine di applicare l’istituto della continuazione, od escludere la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, ravvisandosi nella reiterazione soltanto una attività in esecuzione di una generica risoluzione delinquenziale, quale che ne sia in concreto l’occasionale spinta alla commissione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]