14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5959 del 13 febbraio 2002
Testo massima n. 1
Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell’art. 671, comma secondo, c.p.p. [ consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati ], ma non a quello fissato all’art. 81, comma secondo, c.p. [ il triplo della pena relativa alla violazione più grave ], trovandosi le due norme in concorso apparente [ con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all’art. 15 c.p. ], e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.
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