14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25426 del 10 giugno 2013
Testo massima n. 1
Il giudice dell’esecuzione nel determinare la pena finale per il reato continuato incontra il limite, stabilito dall’art. 671 c.p.p., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell’art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze. [ In applicazione del principio, la Corte ha considerato corretto l’operato del giudice dell’esecuzione che, riconoscendo la continuazione tra un reato punito con la reclusione ed altro meno grave per il quale era stata applicata la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, ha determinato l’aumento con la reclusione ].
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