14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4565 del 14 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., spetta all’interessato indicare, sia pure a grandi linee, quale sia stato il disegno criminoso che dovrebbe comportare l’unificazione dei reati. In assenza di tale allegazione, il giudice, nel valutare le sentenze relative ai singoli fatti criminosi, non può egli solo trarre dalle stesse, qualora queste non presentino elementi indicativi di una unica progettualità, i dati che valgano a costruire un disegno ignoto, neppure enunciato nell’istanza.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Qualora, in sede esecutiva, venga richiesta la continuazione fra il delitto di associazione per delinquere armata di tipo mafioso e singoli reati attinenti alle armi, il giudice dell’esecuzione non può dare per scontato, in assenza anche di una mera enunciazione in tal senso, che i detti ultimi reati, pur commessi durante il periodo di durata dell’associazione, fossero finalizzati a perseguire le finalità proprie della medesima.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]