14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1750 del 24 luglio 1993
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione, mentre non può farsi carico all’interessato di un onere di allegazione materiale di atti e documenti, dalla legge non imposto, non può dubitarsi che egli sia invece tenuto, qualora dagli atti non emergano elementi utili ovvero emergano elementi contrari a quelli di cui implicitamente postula la presenza, a segnalare al giudice ogni dato di fatto ed argomento che giustifichi la sua istanza, altrimenti immotivata.
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