14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5153 del 19 novembre 1996
Testo massima n. 1
Nella fase esecutiva non sussiste un onere probatorio a carico del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale per sè favorevole. Pertanto a chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe solo l’onere di indicare i reati legati tra loro dall’unicità del disegno criminoso, e non anche quello di provare tale unicità, pur essendo nel suo interesse e in sua facoltà l’allegazione di elementi rivelatori del vincolo unificatore, poiché, spetta al giudice dell’esecuzione, con riferimento ai reati indicati nella richiesta, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari, acquisendo di ufficio le copie delle sentenze.
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