14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6602 del 31 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Il giudice dell’esecuzione, nel disporre l’applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., una volta individuata, sulla base del criterio stabilito dall’art. 187 att. c.p.p., la violazione più grave, deve tener ferma la pena relativa a tale violazione, operando quindi la riduzione soltanto sulle pene relative alle altre violazioni. [ Nella specie il giudice dell’esecuzione aveva invece applicato la continuazione partendo da una pena base da lui fissata in misura superiore a quella che, per la violazione più grave, era stata inflitta in sede di cognizione ].
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Testo massima n. 2
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di istituto ispirato al favor rei, detta applicazione deve, di regola, comportare una diminuzione della pena complessiva, per cui, ove si ritenga invece che ricorrano elementi tali da giustificare la determinazione della pena nel massimo consentito dall’art. 671, comma secondo, c.p.p. [ il quale indica come limite non superabile quello consentito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto ], deve darsi di ciò, da parte del giudice, adeguata e puntuale motivazione.
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