14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1711 del 11 febbraio 1999
Testo massima n. 1
L’imputato che chiede l’applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna ha l’onere di esibire copia della decisione emessa o, almeno, di fornire tutti i dati necessari per la relativa acquisizione. In caso di inosservanza di tale onere, potrà far valere la sua istanza in sede esecutiva, giacché il mancato esame nel merito della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude perciò l’esame della questione ai sensi dell’art. 671, comma primo, c.p.p.
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