14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4855 del 4 aprile 1990
Testo massima n. 1
L’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 289 bis c.p. è applicabile non solo quando uno dei concorrenti si dissoci e si adoperi per la liberazione dell’ostaggio, ma anche quando detta liberazione avvenga per decisione unanime di tutti i concorrenti.
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Testo massima n. 2
L’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 289 bis c.p. spetta soltanto se vi sia una volontaria interruzione, da parte degli autori del reato, della condotta deliberata e posta in essere; non spetta invece quando l’avere l’ostaggio riacquistato la libertà è un dato di fatto da porre in relazione esclusivamente con l’avvenuto compimento dell’azione programmata. [ Fattispecie nella quale dieci terroristi, fatta irruzione in una scuola di formazione aziendale Fiat, avevano sequestrato 200 persone, docenti e discenti, immobilizzandone e imbavagliandone alcune e comunque obbligandole tutte, mediante minaccia con armi, a stare raggruppate in alcuni locali dello stabile e ad ascoltare discorsi e slogans inneggianti alla lotta armata e alla organizzazione prima linea in particolare; quindi quattro studenti e sei docenti erano stati condotti in corridoio, immobilizzati e fatti sedere a terra e contro di loro erano stati sparati vari colpi di pistola agli arti inferiori; dopo circa cinquanta minuti di occupazione gli aggressori, esaurita l’azione programmata, si erano allontanati ].
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