14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 870 del 25 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Poiché a norma dell’art. 1122 c.c. il limite alla facoltà di ogni condomino di eseguire opere sul proprio piano [ o porzione di piano di sua proprietà ] si identifica in ogni danno consistente nella diminuzione di valore della cosa comune riferito alla funzione della cosa, considerata nella sua unità, costituisce danno per le cose comuni anche il pericolo attuale e non meramente ipotetico connesso con il rischioso funzionamento o con la realizzazione imperfetta di un impianto autonomo di riscaldamento, quando la tecnica di realizzazione e la complessità delle operazioni necessarie per l’uso dello stesso comportino la possibilità di recare danno all’impianto di riscaldamento centrale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]