14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1490 del 17 giugno 1994
Testo massima n. 1
La rideterminazione della pena da parte del giudice dell’esecuzione è prevista, a norma dell’art. 671 c.p.p., soltanto per la disciplina del concorso formale o della continuazione. Non può farsi ricorso a tale norma per il caso di successioni di leggi incriminatrici nel tempo, ai fini della rideterminazione della pena. [ Nella fattispecie la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l’istanza diretta al giudice dell’esecuzione volta a rideterminare la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 L. n. 685/1975, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 D.P.R. n. 309/90, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Nel caso di successioni di leggi penali incriminatrici, il principio dell’applicazione della norma più favorevole trova un limite nella formazione del giudicato, a norma dell’art. 2 terzo comma, c.p. La cosa giudicata si forma sull’intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicché non è consentita – salvo l’ipotesi del reato continuato – la scissione della sentenza per punti, al fine di identificare la irrevocabilità di un punto, distinguendo quello concernente la colpevolezza da quello relativo alla concessione di attenuanti. In particolare il giudice della esecuzione non può alterare il giudicato ritenendo esistente un’attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto, e ciò neppure nel caso di sopravvenuta disposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della comparazione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al momento della decisione di merito. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non può concedere l’attenuante di cui all’art. 73 comma settimo D.P.R. n. 309/90, introdotta dall’art. 14 L. 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla formazione della irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena, sia perché detto potere non gli è riconosciuto dall’art. 671 c.p.p. sia perché vi osta l’art. 2 comma terzo c.p., secondo cui, nell’ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, non può essere applicata la legge più favorevole, in caso di avvenuta formazione del giudicato. [ Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l’istanza diretta al giudice dell’esecuzione volta a rideterminare la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 legge n. 685/1975, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma settimo, D.P.R. n. 309/90, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]