14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2819 del 5 giugno 1995
Testo massima n. 1
L’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in executivis ai sensi dell’art. 671 c.p.p. non è consentita con riferimento a fatti giudicati con unica sentenza, in quanto si verrebbe, in caso contrario, a violare il principio di intangibilità del giudicato, quale che sia il motivo per cui all’istituto non sia stata data operatività nella fase di cognizione. [ Nella specie il giudice di merito, con sentenza pronunciata nel 1970, e cioè prima della modifica dell’art. 81 c.p. introdotta dal D.L. n. 99 del 1974, aveva inflitto pene distinte per i reati di estorsione continuata, falso, rapina, violenza privata e violazione di domicilio ].
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