Cass. pen. n. 1466 del 26 marzo 1997
Testo massima n. 1
La preclusione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che essa sia stata esclusa dal giudice della cognizione opera soltanto nel caso in cui quest'ultimo abbia negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso e non anche quando abbia ritenuto l'inapplicabilità dell'istituto a cagione della minore gravità del fatto per il quale era già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.