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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4964 del 9 febbraio 2012

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4964 del 9 febbraio 2012

Testo massima n. 1

Il giudice della cognizione, dinanzi ad una precisa richiesta dell’imputato di riconoscimento della continuazione, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull’identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti, sempre che detta richiesta sia stata formulata tempestivamente. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto intempestiva la richiesta di continuazione fra la ricettazione di un’arma ed una rapina pervenuta il giorno prima dell’udienza in Corte d’Appello ].

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