14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8746 del 18 agosto 1993
Testo massima n. 1
In tema di condominio di edifici, l’art. 1121 c.c. riconosce ai condomini dissenzienti [ e ai loro eredi e aventi causa ], in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l’iniziativa dell’opera. [ Fattispecie riguardante un impianto di ascensore installato nell’edificio condominiale non all’atto della sua costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spese di parte dei condomini ].
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